Quali i pregi e quali i difetti della nuova normativa rispetto alla legislazione sull’interdizione e l’inabilitazione?
Primo e fondamentale pregio della normativa sull’amministratore di sostegno è la possibilità di presentare il ricorso all’Ufficio del Giudice Tutelare senza l’assistenza di un avvocato.
In secondo luogo, questa legge consente a tutti coloro che sono contraddistinti da limitazioni, anche di carattere temporaneo, di avvalersi di un sostegno senza, tuttavia, dovere perdere la capacità di agire con una pronuncia di interdizione. La normativa prevede, infatti, la possibilità per il beneficiario di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore e, comunque, la possibilità di compiere tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

Abbiamo visto che il Giudice prevede, a misura dell’interesse del beneficiario, quali atti l’amministratore di sostegno potrà svolgere autonomamente, quali atti assistendo il beneficiario e quali non dovrà seguire affatto: è certamente un’importante caratteristica di flessibilità della legge, ma quanto sarà semplice da percorrere?
Il Giudice Tutelare deve indicare, con il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, le specifiche tipologie di atti che quest’ultimo deve compiere, evidenziando le modalità e i tempi. L’ammmistratore, poi, deve riferire periodicamente al Giudice in ordine alla suddetta gestione:
Tale schema consente, pertanto, un controllo diretto e costante del Giudice sull’operato dell’amministratore stesso. Inoltre, la possibilità di intrattenere rapporti con l’Ufficio del Giudice Tutelare, rapporti meno formali — rispetto a quelli necessari per il Tribunale — offre la possibilità di un costante incontro e scambio tra magistrato, suoi collaboratori e utenti stessi su eventuali difficoltà per la realizzazione di un atto.

Per richiedere l’ammissione all’amministratore di sostegno non è necessario rivolgersi ad un avvocato; la pratica, così non solo è più veloce ma anche più economica: potrebbe questo rendere tale richiesta un pò troppo facile e dar luogo a richieste non necessarie?
La nomina dell’amministratore è sempre preceduta da una attenta istruttoria che prevede oltre alla audizione della parte e dei suoi congiunti, l’acquisizione della documentazione medica disponibile ed, infine, la possibilità di accedere ad accertamenti medici. Tale procedura, che di certo comporta un maggiore impegno per l’Ufficio del Giudice Tutelare, consen-te, tuttavia, di “sfoltire”, a volte anche solo con l’audizione della parte e l’esame della documentazione medica, le richieste non necessarie.

Interdizione e inabilitazione rimangono comunque possibilità perseguibili: sarà facile capire chi ha diritto ad un amministratore di sostegno e chi no?
Le patologie che impongono la pronuncia di interdizione e di inabilitazione restano quelle aventi carattere estremo e tali da non consentire alcuno spazio ad una, seppur limitata, capacità di agire. Qualora l’utente per il quale è presentato il ricorso volto alla nomina dell’amministratore di sostegno, manifesti dette patologie, o eventualmente queste ultime si manifestino nel corso dell’incarico, il Giudice Tutelare provvede ad informare il Pubblico Ministero al fine di promuovere il giudizio di interdizione/inabilitazione.

Nei casi in cui vi sia conflitto tra l’interessato e i proponenti l’amministratore di sostegno per un loro congiunto, oppure tra i congiunti stessi, cosa può fare il giudice?
Svolte le indagini di cui abbiamo parlato precedentemente e appurata la necessità di un amministratore, nessuna delle persone in conflitto potrà essere nominata amministratore, e si dovrà scegliere altrove.

L’amministratore di sostegno, come il tutore o il curatore, lavorano gratis come un genitore col figlio?
Sì.

Cosa significa potersi rivolgere al giudice tutelare e non più al Tribunale?
ALl’Ufficio del Giudice Tutelare ci si può rivolgere di persona, anche senza un avvocato; altra differenza, i tempi di conclusione della procedura.

Possono coesistere la figura dell’amministratore e del tutore/curatore o subentrano una all’altra?
Qualora l’interdetto/inabilitato, contestualmente alla revoca di tale pronuncia richiede la nomina dell’amministratore, il decreto emesso in tal senso dal Giudice Tutelare diventerà esecutivo solo dopo la pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione/inabilitazione.

Si potranno trovare i moduli per inoltrare la richiesta per l’amministratore di sostegno e dove?
Nel nostro ufficio stiamo approntando una modulistica che consenta un facile percorso per gli utenti e per gli operatori, e così dovrebbero fare anche gli altri.

A cura di Cristina Tersigni, 2004

Questo articolo è tratto da
Ombre e Luci n.86

Sommario

Editoriale

Un'Italia nascosta di M. Bertolini

Concorso

La chiesa è per tutti?

Non cercare il sale nella minestra di Tea Cabras
L’umana resistenza di Silvia Gusmano
La domenica con i disabili di V. Rossani

Articoli

Perché esiste la disabilità? di J. Vanier
Lo sguardo sulle persone diverse da noi di Redazione
Amministratore di Sostegno di S. Artero
Parla il Giudice Tutelare Intervista di Cristina Tersigni
Lavorare? Sì, grazie! di L. Nardini
Un orribile meraviglioso campeggio di O. Gurevich
Il dente del giudizio e il servizio civile di S. Gusmano
Nuovo istituto di riabilitazione nel Sud di V. Giannulo

Rubriche

Dialogo aperto

Libri

Il ragazzo che amava Shakespeare, B. Smith
In autobus con mia sorella, R. Simon
Storia dell’aborto, G. Galeotti

L’amministratore di sostegno per le persone con disabilità – Parla il Giudice Tutelare ultima modifica: 2004-06-11T17:24:17+00:00 da Cristina Tersigni

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