Nella 243ma seduta del 9 dicembre 1975 l’Assemblea generale dell’ONU ha proclamato la Dichiarazione dei diritti delie persone disabili perché sia usata quale base comune e quadro di riferimento per la difesa di questi diritti:

  1. Il termine “persona disabile” significa qualunque persona incapace di assicurarsi da sola, totalmente o parzialmente, le necessità per una vita normale individuale e/o sociale, quale conseguenza di una deficienza, congenita o no, delle sue capacità fisiche o mentali.
  2. Le persone disabili goderanno di tutti i diritti fissati in questa Dichiarazione. Questi diritti spetteranno a tutte le persone disabili, senza alcuna eccezione o discriminazione per ragioni di razza, colore, sesso, lingua religione, opinioni politiche o altre, di origine nazionale o sociale, delle condizioni di censo, di nascita o di qualunque altra situazione che si riferisca alla persona disabile o alla sua famiglia.
  3. Le persone disabili hanno diritto al rispetto inerente alla loro dignità umana. Quali siano l’origine, la natura e la gravità delle loro minorazioni e disabilità, hanno gli stessi fondamentali diritti dei loro concittadini della loro stessa età, il che implica anzitutto il diritto di godere di una vita decente, piena e normale, quanto più possibile.
  4. Le persone disabili hanno gli stessi diritti civili e politici degli altri esseri umani.
  5. Le persone disabili hanno diritto a disposizioni mirate affinchè diventino autosufficienti
  6. Alle cure mediche, psicologiche e funzionali, comprendenti gli apparati di protesi e d ortop^edia. alla riabilitazione, all’aiuto medico e sociale, ai servizi di collocamento e ad altri servizi che le mettano in grado di sviluppare al massimo le loro capacità e attitudini e che possano accelerare il processo della loro integrazione o reintegrazione;
  7. alla previdenza economica e sociale e a un decente livello di vita. Esse hanno il diritto di ottenere e conservare un ifnpiego in relazione alle loro capacità, oppure d’impegnarsi in una occupazione utile, produttiva e remunerativa e di iscriversi ai sindacati del lavoro.
  8. Hanno diritto che siano prese in considerazione le loro speciali necessità a tutti i livelli della pianificazione economica e sociale
  9. di vivere con le loro famiglie e con i loro tutori e di prendere parte a tutte le attività sociali, creative o ricreative. Nessuna persona disabile sarà soggetta, per quanto si riferisce alla sua residenza, a un trattamento differenziale se non quello richiesto dalle sue condizioni o dal miglioramento di esse che ne possa derivare.
  10. Le persone disabili devono essere protette da qualsiasi sfruttamento, da qualunque disposizione e trattamento di carattere discriminatorio, abusivo o degradante
  11. devono poter avvalersi di assistenza legale qualificata quando tale assistenza si dimostri indispensabile per la protezione della loro persona o proprietà. Se si istituisce un processo giudiziario contro di esse, la procedura seguita deve tenere pienamente conto delle loro condizioni fisiche e mentali.
  12. Le organizzazioni delle persone disabili possono essere utilmente consultate per tutto quanto riguarda i diritti delle persone disabili.
  13. Le persone disabili, le loro famiglie e comunità devono essere esaurientemente informate, con tutti i mezzi idonei, dei diritti contenuti in questa Dichiarazione.
Diritti delle persone disabili secondo l’ONU ultima modifica: 2003-12-03T11:30:29+00:00 da Redazione

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