Dal 1° marzo 2022 sulla busta paga dei lavoratori scompariranno gli assegni al nucleo familiare (ANF) e le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni, somme quindi che i dipendenti non vedranno più attribuirsi già dalla busta paga di marzo.

Contemporaneamente le misure di sostegno per figli a carico in vigore saranno sostituite dall’assegno unico e universale, erogato mensilmente direttamente dall’INPS ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo. Potranno richiederlo tutti i nuclei familiari: sia coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente o pensione, sia coloro che percepiscono (ad esempio) un reddito di lavoro autonomo o privi di reddito.

Assegno unico e universale: cos’è e come richiederlo

L’Assegno unico decorre dal 1° marzo 2022 e, quindi, per il periodo 1° gennaio-28 febbraio 2022 nulla cambia. Dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo si applicherà l’Assegno unico universale, che da marzo come detto sostituirà gli assegni per il nucleo familiare (ANF) e il premio alla nascita (Bonus mamma domani), nonché, ma solo per i figli a carico fino a 21 anni, anche le detrazioni fiscali IRPEF. Quindi questi ultimi istituti dal mese di marzo 2022 non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione. Con l’Assegno unico invece continuerà la possibilità di fruire del bonus asili nido e delle detrazioni sostenute sulle spese per i figli a carico di qualsiasi età, come, ad esempio, quelle relative a istruzione, spese mediche, ecc.

Le nuove misure di sostegno saranno erogate direttamente dall’INPS su domanda dell’interessato, la piattaforma per fare domanda è attiva già dal 1° gennaio 2022.

La domanda va presentata in via telematica, accedendo al sito web dell’INPS (con SPID, CIE o CNS), o attraverso gli istituti di Patronato, da parte di uno dei due genitori o, in mancanza, da chi esercita la potestà genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, oppure, dal maggiorenne per sé stesso, da un affidatario, o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato. Si tratta di una misura strutturale ma la domanda va presentata ogni anno.

Chi può richiedere l’assegno unico e universale

L’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, a condizione che frequenti
    • un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale.

L’assegno è riconosciuto:

  • in caso di affidamento esclusivo e in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
  • in caso di nomina di un tutore/affidatario, nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

L’assegno verrà corrisposto dall’INPS e sarà erogato a chi ne ha fatto richiesta ovvero, a richiesta anche successiva, in parti uguali tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale: nel modello di domanda, infatti, sarà possibile scegliere tra tre opzioni:

  1. corresponsione dell’intero importo dell’assegno al richiedente;
  2. corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori con indicazione delle modalità di pagamento di entrambi i genitori;
  3. corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori con indicazione solo delle modalità di pagamento della quota del richiedente.

Il secondo genitore potrà comunque modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

È ammessa anche la presentazione della domanda di assegno direttamene da parte dei figli maggiorenni in sostituzione dei loro genitori, i quali possono chiedere direttamene a se stessi la quota di assegno a loro spettante, eventualmente maggiorata se si tratta di persone con disabilità.

A quanto ammonta l’assegno?

L’importo è in funzione del numero dei figli e dell’ISEE, secondo un articolato meccanismo. In particolare, l’importo è pari a:

  1. 175 euro mensili per ciascun figlio minorenne, in presenza di un ISEE fino a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori l’importo si riduce gradualmente fino alla cifra minima di 50 euro mensili;
  2. 85 euro mensili per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, in presenza di un ISEE fino a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori l’importo si riduce gradualmente fino alla cifra minima di 25 euro mensili;

Chi presenta la domanda senza ISEE ha comunque diritto all’importo minimo di 50 euro mensili per figlio.

Sono previste inoltre alcune maggiorazioni per ciascun figlio superiore al secondo e per ciascun figlio con disabilità, con importo graduato secondo l’età e le classificazioni della condizione di disabilità e per le madri di età inferiore a 21 anni. Per definire l’importo dell’Assegno unico e universale è dunque necessario presentare un ISEE valido e corretto. Come già segnalato è possibile anche presentate la domanda senza ISEE oppure inviare l’ISEE successivamente. Per coloro che inviano ISEE entro il 30 giugno verranno riconosciuti tutti gli importi spettanti a decorrere dal mese di marzo.

Gli importi dell’assegno non transiteranno nella busta paga ma verranno accreditati sull’Iban del richiedente direttamente dall’INPS. L’erogazione avviene mediante accredito su Iban o bonifico domiciliato, può essere accreditato dunque su un conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso uno sportello postale oppure un libretto postale, un conto corrente estero in area Sepa, una carta prepagata con Iban. L’importante è che i conti indicati siano intestati al richiedente, anche se cointestati nel caso di ripartizione al 100%, oppure nel caso di una ripartizione al 50% è necessario che i conti siano intestati ai genitori. Nel solo caso del tutore, i conti sopra elencati possono essere intestati al tutore stesso o al tutelato. È possibile infine anche il pagamento in contanti presso uno degli sportelli postali.

Fino a quando è possibile richiedere l’assegno unico e universale?

Sebbene l’erogazione degli importi avverrà da marzo 2022, la domanda può già essere presentata dal 1° gennaio 2022, secondo le prime indicazioni fornite dall’INPS con il messaggio n.4748/2021 del 3 gennaio 2022.

In particolare, per beneficiare dell’assegno, la domanda potrà essere presentata una sola volta per ogni anno e riguarderà le mensilità comprese nel periodo dal mese di marzo dell’anno in cui si è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

Si fa presente che per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 l’importo corrisposto comprenderà tutte le mensilità a partire dal mese di marzo 2022, mentre per le istanze presentate dal 1° luglio in poi la prestazione decorrà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Si ha tempo quindi, per non perdere nulla, fino al 30 giugno 2022.

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Assegno unico e universale: cosa cambia per le famiglie ultima modifica: 2022-01-28T10:18:01+00:00 da Lorenzo Portento

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